Esenzione Bollo auto
La nuova normativa regionale – che disciplina il regime di esenzione della Tassa Automobilistica – non prevede più il riconoscimento dell’esenzione per i veicoli intestati a “soggetti con limitazione della capacità di deambulazione che usufruiscono della indennità di accompagnamento”.
Tuttavia, in base alla nuova normativa, al fine di valutare se vi siano ancora i requisiti per continuare a beneficiare dell’esenzione, è possibile fornire entro il prossimo 30/04/2016 l’eventuale e ulteriore documentazione (es. verbale commissione medica per accertamento dell’handicap o degli invalidi civili, copia carta circolazione, copia patente speciale di guida, etc.) che potrà essere:
– inviata alla mail esenzionitasseauto@regione.toscana.it o alla PEC regionetoscana@postacert.toscana.it;
– consegnata, o spedita a mezzo raccomandata, agli Uffici Provinciali ACI della Toscana territorialmente competenti in base alla residenza, ovvero consegnata alle delegazioni ACI (per infowww.aci.it).
Si ricorda che, a partire dal 01/01/2016, la concessione del suddetto beneficio è prevista per i seguenti casi:
a) soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, affetti da patologie che limitano o escludono l’uso degli arti inferiori e che comportano la difficoltà o l’impossibilità di deambulazione, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli per la guida, sia quelli per il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida sono prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e annotati sulla patente speciale di guida. Vengono equiparati a veicoli adattati alla guida anche quelli dotati di sola frizione automatica o cambio automatico, purché prescritti dalle citate commissioni mediche;
b) soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o invalidi gravi, affetti da una patologia o da pluriamputazioni che comportano la grave limitazione della capacità di deambulazione;
c) soggetti affetti da cecità assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi, come individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accerta m e n ti oculistici);
d) soggetti sordi come definiti articolo 1, comma 2, dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti);
e) soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Ad ogni buon conto in allegato si forniscono i modelli da sottoscrivere per la richiesta di esenzione.
Si precisa infine che la presentazione dell’istanza comporta la sospensione dell’obbligo tributario.
Modello IstanzaEsenzione5a_LR81 2015_DEF IstanzaEsenzione5b_LR 81 2015_DEF