RICEVUTA DONAZIONE DI BENI

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.Cosa sono le erogazioni liberali?

Le erogazioni liberali sono donazioni di denaro o di beni, fatte ad un ente senza scopo di lucro, senza chiedere nulla in cambio.

Nello specifico le erogazioni liberali sono atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti: 

  • l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione della ricchezza da parte di chi compie l’atto;
  • lo spirito di liberalità, inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione.
 

Erogazioni Liberali in natura

Il Decreto Ministeriale 28 novembre 2019 (G.U. n. 24 del  30.01.20) individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.  

Le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del terzo settore (comprese le cooperative sociali, ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) e devono essere utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Detrazioni e Deduzioni delle erogazioni liberali

 

Lo Stato ha previsto delle agevolazioni fiscali a favore del donatore, vantaggi economici che variano a seconda del soggetto ricevente. In ogni caso l’agevolazione fiscale è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati. 

 

Erogazioni liberali nei confronti degli ETS

Se si effettua un’erogazione liberale, in denaro o in natura, a favore di un ente del terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, in alternativa è  possibile: 

  • detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000,00 euro.

  • dedurre le liberalità fatte da persone fisiche, enti e società, dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. 

Se l’erogazione liberale in denaro è a favore di una organizzazione di volontariato, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000,00 euro.

 

Altre erogazioni liberali detraibili

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 22% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:  

  • le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. 

  • le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

  • le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

  • Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24%, per l’anno 2013, e al 26%, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

 

Altre erogazioni liberali deducibili

Sono deducibili:  

  • le erogazioni liberali fatte a favore  di  persone  giuridiche che perseguono esclusivamente finalità  di   educazione,   istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto, di ricerca scientifica,  per un ammontare complessivamente non superiore al  2  per  cento del reddito d’impresa dichiarato.

  • le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e di  associazioni  legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio,  di  ricerca  e  di  documentazione  di  rilevante  valore culturale e artistico. 

  • le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato,  a  favore  di  fondazioni   e   associazioni   legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di  lucro  svolgono   esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di  nuove strutture, per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle  strutture esistenti,  nonché  per  la produzione  nei  vari   settori   dello spettacolo. 

  • le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore  a 30.000 euro o al 2 per cento  del  reddito  d’impresa  dichiarato,  a favore delle ONLUS, nonché le  iniziative  umanitarie,  religiose  o laiche,  gestite  da  fondazioni,  associazioni,  comitati ,  nei  Paesi  non appartenenti all’OCSE; 

  • le  spese  relative  all’impiego  di  lavoratori  dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di  servizi erogate  a  favore  di  ONLUS,  nel  limite  del  cinque  per   mille dell’ammontare complessivo delle  spese  per  prestazioni  di  lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi; 

  •  le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e di associazioni  legalmente  riconosciute, per  lo  svolgimento  dei  loro  compiti  istituzionali  e   per   la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. 

  • le erogazioni liberali in denaro  a  favore  di  organismi  di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e  regionali,   e   di   ogni   altra   zona   di   tutela   speciale paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e  fondazioni private indicate nell’articolo 154, comma 4, lettera  a),  effettuate per sostenere attività  di  conservazione,  valorizzazione,  studio, ricerca e  sviluppo  dirette  al  conseguimento  delle  finalità  di interesse  generale  cui  corrispondono  tali  ambiti  protetti.   

  • le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni  e  di  associazioni  legalmente  riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel  settore  della sanità autorizzate dal Ministro della salute.

 

Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate

 

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, i seguenti enti sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti: 

  • le Onlus,

  • le associazioni di promozione sociale,

  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e

  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La comunicazione è obbligatoria a partire dai dati relativi al 2022, se dal bilancio di esercizio dell’ente, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

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